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Tar Lazio, sez. I, dec., 24 agosto 2021, n. 4453 – Pres. Stanizzi

Covid-19 – Green pass – Per insegnanti e studenti – Art. 9 ter, d.l. n. 52 del 2021 – Inammissibilità del ricorso


Il Tar Lazio, con il Decreto sopra indicato ha respinto l’istanza di sospensione cautelare monocratica dell'art. 1, comma 6, d.l. n. 111 del 6 agosto 2021, che aggiunge l'art. 9–ter al d.l. n. 52 del 27 aprile 2021 convertito, con modificazioni, dalla l. 17 giugno 2021, n. 87, nella parte in cui prevede che, ai fini dell'erogazione in presenza del servizio di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere il green pass.

Più precisamente, il Tribunale ha ritenuto l'inammissibilità del ricorso proposto per l'annullamento previa sospensione del suddetto art. 1, comma 6 D.L. del 6/8/2021 e di tutte le disposizioni attuative, degli atti preordinati, connessi e conseguenti, comunque lesivi degli interessi dei ricorrenti. Ciò in quanto oggetto di impugnazione era nella specie un atto normativo con valore e forza di legge adottato dal governo – segnatamente il decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021 – nella parte in cui prevede che, ai fini dell'erogazione in presenza del servizio di istruzione “tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19”, disponendo altresì che il mancato rispetto di tale disposizione da parte del personale scolastico e di quello universitario “è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

Rilevano i giudici amministrativi che la natura dell’atto impugnato, "ascrivibile al novero delle fonti normative primarie, determina l’inammissibilità del ricorso, non consentendo l’ordinamento – in virtù del principio di separazione dei poteri - l’impugnazione diretta di atti aventi forza di legge, ed essendo il processo amministrativo volto unicamente alla contestazione di atti amministrativi, ivi inclusi quelli generali aventi natura normativa di carattere secondario".

IL TAR evidenzia quindi l’assenza di impugnazione contestuale di atti applicativi che del gravato decreto legge costituiscano concreta esecuzione, che sola potrebbe determinare l’ammissibilità del ricorso – limitatamente a tali atti – e consentire eventualmente di sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale in ordine al contestato decreto legge che ne costituisce la base normativa, essendo il sindacato sugli atti legislativi riservato alla Consulta sotto il profilo della conformità alla Costituzione ed alle nome interposte.

Si sottolinea che non è preclusa ai ricorrenti la tutela giurisdizionale, anche cautelare, avverso eventuali successivi atti con i quali viene data applicazione alle contestate previsioni normative, lesive delle posizioni dei privati.

Stante l'inammissibilità del ricorso, sono stati ritenuti assenti i presupposti di procedibilità dell’istanza volta alla concessione di misure cautelari monocratiche, non essendo il giudice adito munito di alcun potere in relazione all’impugnato decreto legge, nei cui confronti non è ammessa la tutela giurisdizionale ma unicamente il sindacato di legittimità costituzionale da incidentalmente sollevarsi, laddove ne sussistano i presupposti, nell’ambito di un giudizio ritualmente instaurato avverso atti aventi natura amministrativa direttamente lesivi della posizione degli interessati.

Concludono i giudici che l'assenza dell’impugnazione di atti che diano concreta applicazione delle contrastate previsioni preclude di accedere anche alla richiesta di una eventuale disapplicazione delle stesse per le ipotesi di contrasto con il diritto eurounitario.

Per tutte queste ragioni è stata respinta l'istanza di concessione di misure cautelari ed è stata fissata per la trattazione collegiale della controversia la camera di consiglio del 6 ottobre 2021.






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