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GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - ALCOLTEST- CORTE DI CASSAZIONE ORD. N. 28 DEL 7/1/2021


L’accertamento strumentale dello stato di ebbrezza (cd. alcooltest) costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile ed impone alla P.G. di dare avviso, al soggetto che vi sia sottoposto, della facoltà di farsi assistere da un difensore, senza che, però, da ciò derivi l’obbligo, per i verbalizzanti, di attendere un lasso di tempo minimo da tale avviso per procedere al test, onde consentire l’arrivo del difensore eventualmente nominato.


Nell'Ordinanza indicata in epigrafe, la Corte rileva che la disciplina di cui agli artt. 354 e 356 c.p.c. impone che al soggetto sottoposto ad accertamento alcolemico sia dato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore; ma ciò non comporta che i verbalizzanti debbano attendere l’arrivo del difensore eventualmente nominato, per procedere alla effettuazione del test (in senso conforme Cass. 41178/2017). E’ stato altresì precisato, in relazione ad una fattispecie nella quale, dal momento in cui l’imputato si trovava alla guida e quello di esecuzione delle due prove di alcoltest, erano intercorsi, rispettivamente, 23 e 29 minuti – che il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test alcolimetrico è inevitabile e non indice sulla validità del rilevamento alcolemico (cfr. Cass. 21991/2012) ed il principio è stato ribadito in una fattispecie in cui l’intervallo temporale era stato di trenta minuti (Cass. 12999/2014). Ciò posto, la Corte evidenzia che non è previsto dalle disposizioni sostanziali e processuali in materia, né è stato sostenuto nella giurisprudenza di legittimità, che una volta dato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, si debba attendere un intervallo temporale minimo di 23/29 minuti dall’avviso stesso prima di procedere all’esecuzione di un valido alcoltest, con la conseguenza che in difetto l’esame non può essere utilizzato ai fini dell’accertamento dell’illecito amministrativo di cui all’art. 186 comma 2, lett a).

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