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DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO DIVORZILE - Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord.,09-12-2020, n. 28104 -
La Corte di Cassazione torna ad occuparsi dell'assegno divorzile, riconfermando l'orientamento ormai consolidato sul tema.
La Sentenza a Sezioni Unite n. 18287 del 11/07/2018 ha attribuito una funzione assistenziale, compensativa e perequativa ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile: "Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Pertanto ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile deve tenersi conto delle risorse economiche di cui dispone l'ex coniuge più debole e se tali risorse siano sufficienti ad assicurare una esistenza libera e dignitosa ed un'adeguata autosufficienza economica, nonostante la sproporzione delle rispettive posizioni economiche delle parti".
Dalla massima sopra riportata risulta evidente che il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio non può più costituire il parametro al quale fare riferimento per la determinazione dell'assegno divorzile, dovendo piuttosto il giudice avere riguardo alla indipendenza economica intesa come disponibilità di mezzi adeguati tali da consentire una vita dignitosa ed autosufficiente secondo una valutazione di fatto riservata al giudice di merito (Cass. Sez. 1/6 n.3015/2018).
Risulta altresì che l'assegno divorzile ha anche una funzione compensativa o perequativa nel caso in cui risulti che il coniuge meno abbiente abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi completamente alla famiglia nell'ambito di una scelta condivisa dei due ex coniugi che così hanno inteso impostare la vita in comune ed attribuirsi, di comune accordo, differenti ruoli ed attività nella gestione della vita familiare.
Alla luce dei suddetti principi, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ex coniuge, con reddito goduto di Euro 1430,00 mensili gravato da svariate spese per motivi di salute, a carico del quale era stato posto l'assegno divorzile pari a Euro 300,00.
La Suprema Corte ha quindi cassato con rinvio al giudice di merito per nuovo esame la sentenza impugnata, ritenendo che la stessa, nello stabilire l'entità dell'assegno divorzile, non abbia dato conto adeguatamente della determinazione dell'importo stabilito e, pur dando atto esplicitamente che il "tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di matrimonio" non costituisce di per sè indice cui parametrare l'ammontare dell'assegno divorzile, non ha nemmeno indicato qual è il reddito del marito dimostrando così di non aver svolto una adeguata valutazione della situazione economica delle parti.