In data 24/8/2021 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha respinto il ricorso avanzato, con richiesta protocollata con numero 41950/21 (Abgrall e 671 altri v. Francia) il 19 agosto 2021, dai Vigili del Fuoco Francesi che chiedevano in via principale sospendere l'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 12 del Legge 5 agosto 2021 e in subordine, sospendere le disposizioni interdittive, ai soggetti che non hanno ottemperato all'obbligo di essere vaccinati, dall'esercizio della loro professione nonché sospendere le disposizioni relative alla sospensione del pagamento degli stipendi alle persone che non hanno ottemperato all'obbligo di essere vaccinati, come previsto dall'articolo 12 della legge 5 agosto 2021.
L'urgenza della questione si fondava, secondo i ricorrenti, sugli articoli 2 (diritto alla vita) e 8 (diritto al rispetto per la vita privata e familiare) della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
La Corte ha ricordato che l'adozione di misure cautelari è eccezionale e le relative richieste vengono accolte solo nel caso in cui vi sia un rischio reale di danni irreparabili per i ricorrenti.
Evidenziamo come nel corso della crisi pandemica, le richieste legale alla crisi sanitaria da COVID 19 avanzate alla Corte Europea dei diritti dell'uomo hanno posto questioni giuridiche legale ad alcune disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, avuto particolare riguardo al diritto alla vita, al divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti, al diritto alla libertà e alla sicurezza, a un processo equo, al rispetto della vita privata e familiare e alla libertà di religione, di espressione, di riunione e protezione della proprietà e della libera circolazione.
Per ulteriori approfondimenti rimandiamo alla lettura della relativa scheda tematica redatta e pubblicata dalla Corte.
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