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Cartella esattoriale notificata al socio senza previa escussione della società - Impugnazione -

Cartella esattoriale notificata al socio senza previa escussione della società - Impugnazione - Eccezione di violazione del "beneficium excussionis" - Ammissibilità - Oneri probatori gravanti sulle parti - Criteri di ripartizione - Conseguenze.

SEZIONI UNITE CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 28709 del 16/12/2020


Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute in tema di impugnazione di cartella esattoriale notificata al socio senza previa escussione della società, stabilendo il principio di diritto secondo il quale: “in tema di riscossione ed escussione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l'altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l’onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale; se si tratta, invece di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l’amministrazione creditrice a dover provare l’insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale (a meno che non risulti aliude dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come ad esempio, in caso in cui la società sia cancellata). Ne consegue che, se l'amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale, il ricorso andrà respinto; se, invece, il coobbligato beneficiato prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso andrà accolto. Se la prova della capienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti. Se nessuna prova riesce a dare, l'applicazione della regola suppletiva posta dall'art. 2697 c.c. comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l'onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario".



28709_12_2020_no-index
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