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ASSEGNO DIVORZILE E NUOVA FAMIGLIA DI FATTO-CASS. i SEZ. CIV. ORD. N. 28995 DEL 17/12/2020 -

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza se l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, faccia venire meno in maniera automatica il diritto all’assegnazione dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, ovvero al contrario se ne possa affermare la perduranza, valorizzando il contributo dato dall’avente diritto al patrimonio della famiglia e dell’altro coniuge, nel diverso contesto sociale di riferimento.

Nell’orientamento di più recente affermazione della Corte di Cassazione, si attribuisce dignità piena alla famiglia di fatto, in quanto stabile e duratura, da annoverarsi tra le formazioni sociali in cui l’individuo libero e consapevole nella scelta di darvi corso, svolge, ex art. 2 della Costituzione, la sua personalità (Cass. 3/4/2015 n. 6855 ripresa nelle sue affermazioni da Cass. 8/2/2016 n. 2466 e su cui vd. pure Cass. 12/11/2019 n. 29317 e Cass.. 16/10/2020 n. 22604).

La Corte evidenzia che, in applicazione del principio dell’auto- responsabilità,” la persona mette in conto quale esito della scelta compiuta, con il rischio di una cessazione della nuova convivenza, il venir meno dell’assegno divorzile e di ogni forma di residua responsabilità post-matrimoniale, rescindendosi attraverso la nuova convivenza ogni legame con la precedente esperienza matrimoniale ed il relativo tenore di vita”.

Si prosegue quindi nell’analisi della questione, sottolineando che l’automatismo degli effetti estintivi resta, d’altra parte, mediato e contenuto dall’accertamento operato in sede giudiziale circa i caratteri della famiglia di fatto, in quanto formazione stabile e duratura, e, ancora, in ragione della solidarietà economica che si realizza tra i componenti di quest’ultima.

La Corte, tuttavia, nella pronuncia in commento, pone l’accento sul necessario scrutinio del canone dell’auto-responsabilità e sottolinea che “nel dare disciplina agli aspetti economico-patrimoniali che conseguono alla pronuncia di divorzio, detto principio si trova ad operare non soltanto per il futuro, chiamando gli ex coniugi che costituiscano con altri una stabile convivenza a scelte consapevoli di vita e a conseguenti assunzioni di responsabilità e ciò, anche, a detrimento di pregresse posizioni di vantaggio di cui il nuovo stabile assetto di vita esclude una permanente ed immutata redditività”.

Ma, il principio dell’auto-responsabilità, prosegue la Corte, “lavora anche per il tempo passato e come tale sul fronte dei presupposti del maturato assegno divorzile là dove di questi, nel riconosciuto loro composito carattere come da SU n. 18287 del 2018, si individua la funzione compensativa”.

E, dunque, si sottolinea l’esigenza di dare una lettura all’assegno divorzile che, emancipandosi da una prospettiva diretta alla valorizzazione della sua natura assistenziale, “segnata dalla necessità per il beneficiario di mantenimento del pregresso tenore di vita matrimoniale, resti invece finalizzata a riconoscere all’ex coniuge, economicamente più debole, un livello reddituale adeguato al contributo fornito all’interno della disciolta comunione, nella formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell’altro coniuge”.

Ritengono i giudici di legittimità che, sotto questo aspetto, la Corte di Cassazione si è fatta portatrice di una peculiare declinazione del principio dell’auto-responsabilità che contiene dell’indicata posta la componente assistenziale ma non, invece, quella perequativo-compensativa, che ne viene espletata.

Pertanto, “dopo una vita matrimoniale che si è protratta per un apprezzabile arco temporale, l’ex coniuge economicamente più debole, che abbia contribuito al tenore di vita della famiglia con personali sacrifici anche rispetto alle proprie aspettative professionali ed abbia in tal modo concorso occupandosi dei figli e della casa pure all’affermazione lavorativo-professionale dell’altro coniuge, acquista il diritto all’assegno divorzile. Resta poi al giudice di merito al più, accertare l’esistenza di ragioni per un’eventuale modulazione là dove la nuova scelta di convivenza si riveli migliorativa delle condizioni economico-patrimoniali del beneficiario e tanto rispetto alla funzione retributiva dell’assegno segnata, come tale, dall’osservanza di una misura di autosufficienza”.

La funzione retributivo-compensativa dell’assegno divorzile non può altrimenti risentire delle sorti del distinto istituto dell’assegno di mantenimento del coniuge separato che abbia instaurato una convivenza more uxorio con un terzo. Vero è infatti che, in tal caso la formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto segna una rottura tra il presente tenore e modello di vita –proprio della pregressa fase di convivenza matrimoniale ed alla cui conservazione concorre l’assegno di mantenimento – ed il nuovo assetto e che su questa premessa determina il venir meno, in via definitiva, del diritto alla contribuzione periodica (Cass. 19/12/2018 n. 32871).

La differente funzione dell’assegno di mantenimento del coniuge separato lascia che permanga, nel suo rilievo, il pregresso tenore di vita matrimoniale inteso sia quale parametro cui rapportare l’assegno stesso sia quale ragione destinata ad escludere dell’indicata posta la sopravvivenza in caso di nuova convivenza dell’avente diritto.

La Corte rileva infine che nessun argomento in chiave di disconoscimento o contenimento della funzione dell’assegno divorzile viene dalla disciplina della convivenza di fatto in quanto l’art. 1, comma 65, L. n. 76/2016, istitutiva delle unioni civili tra persone delle stesso sesso e di disciplina delle convivenze di fatto, riconosce anche ai conviventi di fatto, quando la convivenza venga meno, il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., che è destinato a valere per la parte economicamente più debole che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al suo mantenimento, il tutto “per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell’art. 438, secondo comma, del codice civile”. La finalità dell’assegno in questo caso è tutta assistenziale mentre nella diversità degli interessi in rilievo, la questione della distinta sorte da riservarsi all’assegno divorzile nella instaurazione di una stabile convivenza di fatto del beneficiario, resta aperta.

Pertanto, la questione per cui si sollecita l’intervento delle Sezioni Unite è quella di stabilire “se, instaurata la convivenza di fatto, definita all’esito di un accertamento pieno su stabilità e durata della nuova formazione sociale, il diritto dell’ex coniuge, sperequato nella posizione economica, all’assegno divorzile si estingua comunque per un meccanismo ispirato ad automatismo, nella parte in cui prescinde di vagliare le finalità proprie dell’assegno, o se siano invece praticabili altre scelte interpretative che, guidate dalla obiettiva valorizzazione del contributo dato dall’avente diritto al patrimonio della famiglia e dell’altro coniuge, sostengano dell’assegno divorzile, negli effetti compensativi suoi propri, la perdurante affermazione, anche se del caso, per una modulazione da individuarsi, nel diverso contesto sociale di riferimento”.

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